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Società del Regno Unito con sede secondaria a Cipro

Ai sensi dell’articolo 249 del Finance Act del 1994, se una società costituita nel Regno Unito ha la propria "sede di gestione effettiva"in un paese con cui il Regno Unito ha sottoscritto un trattato contro le doppie imposizioni e non è gestita e controllata nel Regno Unito e laddove tale trattato contiene la cosiddetta clausola "tie-breaker" per situazioni in cui la società potrebbe essere considerata come residente in entrambi i paesi, allora la società sarà considerata residente nel paese straniero e non nel Regno Unito ai fini fiscali. Dato che il trattato contro le doppie imposizioni tra il Regno Unito e Cipro contiene la suddetta clausola, ne deriva che una società del Regno Unito che è gestita e controllata da una sede secondaria a Cipro sarà considerata come residente a Cipro ai fini fiscali.

 

Clienti utilizzano tali strutture al fine di aumentare la credibilità percepita della loro pianificazione fiscale (con un onere fiscale effettivo inferiore rispetto a quello di una società del Regno Unito residente nel Regno Unito).

 

Il quadro normativo relativo alle società del Regno Unito “non residenti” si trova nell’articolo 249 del Finance Act del 1994 che si occupa della questione della “Doppia Residenza”. Ai sensi della suddetta norma, è possibile costituire società nel Regno Unito, che possono, nelle circostanze di seguito indicate, esercitare attività commerciali al di fuori del Regno Unito senza incorre in imposte nel Regno Unito.

 

Ai sensi dell’articolo 249, una società del Regno Unito può avere “Doppia Residenza”, ossia essere residente in due giurisdizioni allo stesso tempo:

 

(1) Nel Regno Unito in base alla legge locale in virtù del luogo dove la società è stata costituita.

(2) In un paese con cui il Regno Unito ha stipulato un trattato contro le doppie imposizioni.

 

In conseguenza dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 249, tutte le società che soddisfano le condizioni riportate di seguito sono considerate residenti nel paese che il relativo trattato contro le doppie imposizioni indica come paese di residenza prevenendo di conseguenza l’applicazione di qualsiasi altra norma locale del Regno Unito che determini la residenza fiscale della società.

 

In pratica, qualsiasi società del Regno Unito che ha la propria "sede di gestione effettiva" fuori dal Regno Unito non sarà residente nel RegnoUnito ai fini fiscali. Tale società sarà tenuta a versare imposte nel Regno Unito solo se riceve reddito generato nel Regno Unito, sebbene anche tale reddito può essere protetto da imposte ai sensi delle disposizioni del trattato contro le doppie imposizioni applicabile.

 

L’Agenzia delle Entrate del Regno Unito ha chiarito che Cipro ha un trattato contro le doppie imposizioni con il Regno Unito idoneo a consentire che la società costituita nel Regno Unito ottenga i vantaggi dell’articolo 249 e, pertanto, eviti la residenza fiscale nel Regno Unito.

 

La residenza a Cipro della società del Regno Unito “non residente” può essere agevolmente ottenuta tramite la costituzione di una sede secondaria della società del Regno Unito a Cipro. Anche per una società costituita nel Regno Unito ove gli azionisti sono residenti al di fuori del Regno Unito e gli amministratori sono residenti a Cipro è possibile ottenere lo status di “non residente” dalle autorità fiscali britanniche. Pertanto la società non solo ottiene il beneficio dell’esenzione fiscale nel Regno Unito ma essendo residente a Cipro avrà la possibilità di avvantaggiarsi dei trattati contro le doppie imposizioni di Cipro e di essere tassata con la modica aliquota sui redditi ivi applicabile.

 

La “sede dell’effettiva gestione e controllo” si manifesta come segue:

 

* Tutti o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società devono essere residenti a Cipro. Se solo la maggioranza dei consiglieri risiede a Cipro, la medesima deve essere sufficiente per formare un quorum per la conduzione delle riunioni del consiglio ai sensi dello statuto. I consiglieri di minoranza non residenti a Cipro dovrebbero valutare l’opportunità di viaggiare a Cipro per alcune riunioni del consiglio.

* Le riunioni del consiglio di amministrazione devono tenersi a Cipro.

* Le politiche generali della società devono essere elaborate a Cipro.

* I conti correnti della società devono essere gestiti dai consiglieri residenti a Cipro. Ciò presuppone the i movimenti di denaro sui conti siano propriamente documentati, in modo che risulti che i medesimi sono sotto il controllo dei predetti amministratori.

* La gestione quotidiana è effettivamente condotta a Cipro.

 

Il fattore più importante tuttavia è quello di costituire la sede secondaria a Cipro della società per condurre l’attività.

 

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I nostri servizi:


1) Costituzione di società nel Regno Unito
2) Costituzione di sedi secondarie a Cipro di società nel Regno Unito
3) Servizi di segreteria societaria
4) Servizi di amministrazione fiduciaria
5) Adempimenti fiscali nel Regno Unito e a Cipro
6) Redazione bilanci obbligatori
7) Tenuta dei libri
8) Revisione
9) Adempimenti IVA
10) Assistenza nella gestione dei servizi bancari
11) Pianificazione fiscale
12) Trust nel Regno Unito e a Cipro

 

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